Riforma del lavoro
Il Sole 24 Ore 8 dicembre 2012
In conseguenza delle novità introdotte dall’art. 4 della legge n. 92/2012, con effetto dal 18.07.2012, le modifiche apportate dalla riforma del mercato del lavoro, che impattano anche sulle agevolazioni contributive, riguardano non solo i datori di lavoro in genere ma anche le società di somministrazione.
L’art. 4, commi 8 – 10, della Riforma Fornero prevede una riduzione del 50% dei contributi per il datore di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2013, assumerà lavoratori, che abbiano compiuto 50 anni di età e siano disoccupati da almeno 1 anno.
Nel caso di assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, l’agevolazione riguarderà i successivi 12 mesi; nell’ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato, anche con trasformazione da contratto a termine, l’agevolazione riguarderà i successivi 18 mesi.
Lo sgravio contributivo del 50% per le assunzioni dal 1° gennaio 2013 riguarda anche le donne, di qualsiasi età, residenti nelle così dette “aree svantaggiate” di cui all’art. 2, punto 18, lettera e) del regolamento 800/2008 della Commissione Europea, disoccupate da almeno 6 mesi e donne, di qualsiasi età, ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi.
Anche in questi casi lo sconto sui contributi si applica per 12 mesi, sia per i contratti a termine che per quelli di somministrazione e per 18 mesi, nel caso di contratti a tempo indeterminato o nelle ipotesi di trasformazione degli stessi.
Per determinare il diritto agli incentivi e la relativa durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività per la stessa azienda a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Non si cumulano le prestazioni in somministrazione compiute dalla stesso prestatore di lavoro nei confronti di diverse aziende utilizzatrici, salvo che gli utilizzatori siano riconducibili ad un’unica proprietà o tra loro vi siano rapporti di collegamento o controllo.
Ed ancora, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie e relative all’instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro subordinato o di somministrazione comporta la perdita di quella parte dell’incentivo che si riferisce al periodo intercorrente tra l’instaurazione o la modifica del rapporto e la tardiva comunicazione.
Infine, la riforma prevede una serie di condizioni che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere agli incentivi: in primis, l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, questo vale anche per la somministrazione; gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, previsto dalla legge o dal contratto collettivo; l’esclusione si ha anche qualora, prima dell’utilizzo di un lavoratore con contratto di somministrazione, l’azienda non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; sono poi escluse dagli incentivi le aziende che abbiano in atto sospensioni dal lavoro, connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui assunzione o trasformazione del contratto di lavoro o di somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure siano effettuate presso una unità produttiva diversa; niente incentivi in relazione a lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava lo stesso assetto proprietario, oppure sia in rapporto di collegamento o di controllo con l’ex datore di lavoro anche in caso di somministrazione.