LE NOVITA’DEGLI STUDI DI SETTORE 2011 NELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30/E del 28 giugno 2011 ha commentato le novità introdotte in tema di studi di settore.
Il modello di quest’anno propone una serie di nuove informazioni che il contribuente deve fornire al fine di evidenziare possibili giustificazioni per alcune anomalie e quindi da tener conto per eventuali revisioni future degli studi, per la selezione dei contribuenti e per l’eventuale svolgimento del contraddittorio: tali informazioni, quindi proprio per la loro finalità giustificativa, non hanno un impatto diretto sull’analisi della congruità e di coerenza operata da GE.RI.CO. sul 2010 (UNICO 2011).
Si tratta in particolare della perdita o della distruzione di beni avvenuta nel 2010, e che quindi potrebbe incidere sulla determinazione del costo del venduto, e dell’acquisto di beni di costo non superiore a 516,46 €, che potrebbe rendere anomali gli ammortamenti rispetto al valore dei beni strumentali. Sono stati così previsti ulteriori righi, F36 e F37, relativi ai “beni distrutti o sottratti” e i “beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”, in cui dovrà essere indicata, il costo storico dei beni nel caso in cui siano stati distrutti o sottratti nel periodo di imposta 2010, a causa di eventi fortuiti, accidentali e comunque indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e il rigo F39 per la rilevazione delle “spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516, 46 €. Queste indicazioni potrebbero agevolare l’attività futura degli Uffici: sul versante dell’analisi futura degli studi di settore, da cui potrebbe derivare un risultato distorsivo tra i ricavi connessi ad una non corretta determinazione del valore del costo del venduto in presenza di beni distrutti o perduti, sia per aiutare la scelta dei contribuenti da sottoporre a controllo e per giustificare i contribuenti dello scostamento tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore.
Tali informazioni, come detto in precedenza, non avranno un impatto sul calcolo di GE.RI.CO. ma serviranno non solo ai fini appena esposti ma, soprattutto, permettono una mappatura anticipata di quelle anomalie che potrebbero verificarsi in sede di analisi di congruità e di coerenza effettuata dagli studi di settore.
I risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore devono comunque tener conto di quattro tipologia di correttivi:
- Modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;
- Correttivi specifici per la crisi;
- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali individuali.
La possibilità di adeguamento ai risultati degli studi di settore presuppone, in alcuni casi, il versamento di una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili, nel caso in cui tale differenza sia superiore al 10 % dei ricavi/compensi annotati.
Anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010 (UNICO 2011) sarà reso disponibile il software per la segnalazione, da effettuare entro il 31 dicembre, di eventuali circostanze che siano in grado di giustificare lo scostamento delle risultanze tra ciò che è stato dichiarato e ciò che è stato rilevato dagli studi di settore. Tale software permette al contribuente non solo di comunicare eventuali giustificazioni nel caso in cui non risultino congrui, coerenti e normali, ma anche di evidenziare le proprie ragioni.