IL CONDONO DELLE LITI FISCALI PENDENTI: D.L. 98/2011
Con la sentenza n. 1693 del 27 settembre 2011 la Cassazione si è pronunciata sul concetto di “pendenza” della lite alla luce dell’intervenuto condono previsto dal D.L. 98/2011.
Il decreto in questione, convertito in legge n. 111/2011, ha previsto che al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002.
L’art. 16 della legge n. 289/2002 prevedeva , in particolare, fino al 1° giugno 2004 la sospensioni delle liti fiscali allora pendenti alla data del 1° gennaio 2003. Data la trasposizione della disciplina dell’art. 16 in commento, vengono in rilievo le seguenti peculiarità:
- Le somme dovute sono versate entro il 30 novembre 2011 in un’unica soluzione;
- La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012;
- Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012 e per essi sono altresì sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
- Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione; tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012 ed entro tale data dovrà anche essere depositata la comunicazione degli uffici attestante la comunicazione della regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti sulla questione ma sembra accettabile considerare che i requisiti utili ai fini della fruizione del condono sono essenzialmente tre:
- La provenienza dell’atto da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- La pendenza della lite al 1° maggio 2011;
- Il valore della lite, che non deve essere superiore a 20.000 € .
In particolare, riguardo al secondo requisito, il D.L. 98/2011 rinvia espressamente alla legge 289/2002, e quindi perché la lite possa essere considerata pendente è sufficiente che sia stato notificato ricorso, da considerarsi come il momento iniziale di pendenza della causa, e che quindi non si sia formato il giudicato, considerato come momento finale di pendenza del processo.
Dato che il ricorso deve essere necessariamente essere notificato entro il 1° maggio 2011 al massimo, occorre riferirsi così al momento in cui il ricorso è stato consegnato all’Ufficio, spedito per posta o consegnato all’ufficiale giudiziario: non rileva così la data del deposito del ricorso stesso presso la segreteria della Commissione tributaria. Una volta quindi che il ricorso sia stato notificato, e che quindi la lite può considerarsi pendente, il condono, in costanza degli altri requisiti di legge, opera, a prescindere dal fatto che il ricorso stesso sia palesemente infondato. La lite si considera anche pendente se al 1° maggio non erano decorsi i termini di impugnazione della pronuncia resa dai giudici di merito, ossia che a quella data non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. E’ necessario quindi che sia ancora in corso il termine al 1° maggio per impugnare la sentenza.