Conciliazione
Cass. Sent. 14/10/2009 21797
Il Sole 24Ore del 26.10.2009
Nell’ambito del processo del lavoro il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto quale condizione di procedibilità della domanda deve essere eccepito dal convenuto nella memoria difensiva e può essere rilevato d’ufficio dal giudice, purché non oltre l’udienza di cui all’art. 416 del Codice di Procedura Civile, con la conseguenza che ove l’improcedibilità dell’azione, ancorché segnalata, non sia rilevata dal giudice entro il termine indicato, la questione non può più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.