
Ai sensi dell’art. 6 comma 8, del D.Lgs. n.81/2008 sulla sicurezza sul luogo di lavoro, è stato emanato il D.P.R. n.177/2011 contenente il "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti”.
In particolare, per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, viene previsto che, prima dell'accesso in ambienti potenzialmente inquinati e negli ambienti confinati, i lavoratori impiegati nell'impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi devono essere, tempestivamente e dettagliatamente, informati dal committente:
- sulle caratteristiche del luogo di lavoro
- su tutti i rischi esistenti nel luogo di lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa
- sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività che devono svolgere
Ai fini di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, nel decreto si precisa che l'attività di informazione deve essere compiuta in un arco temporale sufficiente e comunque non inferiore a un giorno.
Il committente deve individuare un proprio "rappresentante", in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, per vigilare sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, al fine di limitare il "rischio da interferenza" di queste lavorazioni con quelle svolte dai dipendenti del committente.
