Ricorsi previdenziale e assicurativo.
Le controversie in materia di previdenza hanno come oggetto tutto ciò che riguarda ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie, le assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti ed accordi collettivi.
L’articolo 442 c.p.c. dispone l’applicazione delle disposizioni del processo del lavoro nei procedimenti relativi al ricorso previdenziale e assicurativo, tranne nel caso in cui gli atti amministrativi non siano definitivi.
In vero, contro gli atti amministrativi non definitivi, ai sensi dell’art. 1 del DPR 1199/1971, prima di esperire il ricorso agli organi giurisdizionali, il soggetto interessato dovrà presentare ricorso previdenziale avverso ad un organo sovraordinato rispetto a quello che ha emesso il provvedimento, sia per motivi di legittimità che di merito, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.
G11 garantisce un supporto specialistico e legale nella stesura dei ricorsi nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge.
