
Con il termine mobilità si indica un licenziamento collettivo intimato da un'impresa ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria a quei lavoratori sospesi che diventano definitivamente in esubero.
La procedura di mobilità è l'iter specifico avviato dall’imprenditore che desideri effettuare la messa in mobilità di alcuni o tutti i dipendenti.
Tale procedura di mobilità, ai sensi della Legge del 23 luglio 1991 n. 223, può essere avviata in diversi casi:
- si parla di procedura di mobilità quando un imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa;
- si parla di procedura di mobilità quando un imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.
A seguito di una procedura di mobilità, il lavoratore entra in una lista di mobilità, una lista idonea a conferire al personale disoccupato una peculiare posizione giuridica di vantaggio sul mercato del lavoro, vale a dire, una particolare tutela economica e preferenziale nel ricollocamento.
La dote dei lavoratori che hanno subito una procedura di mobilità include, oltre al vantaggio del ricollocamento, anche una indennità di mobilità.
Tale indennità, istituita dalla Legge 223/1991, è una prestazione di disoccupazione particolare, riservata ai lavoratori licenziati collettivamente con una procedura di mobilità da imprese industriali che contino più di 15 dipendenti, oppure da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, iscritti nelle liste di mobilità.
Il lavoratore coinvolto in una procedura di mobilità può richiedere l’indennità di mobilità solo se sia in possesso di un contratto continuativo a tempo indeterminato e se aveva raggiunto una anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
