INDENNITÀ DI FREQUENZA ANCHE AI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27557 del 30 dicembre 2016, ha affermato che sussiste il diritto del minore extracomunitario a percepire l’indennità di frequenza anche se lo stesso è in possesso del permesso di soggiorno e non anche della carta di soggiorno.
Nel caso di specie, gli Ermellini respingono il ricorso presentato dall’Inps con il quale l’istituto, in virtù dell’art. 80, della legge n. 388/2000, aveva negato la concessione dell’indennità di frequenza ad un minore extracomunitario affetto da sordità profonda bilaterale che risultava solo in possesso del permesso di soggiorno, ma non della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
La Corte di appello aveva sottolineato la contrarietà della disposizione presente nella legge n. 388/2000 alla normativa comunitaria, nello specifico il Regolamento CE n. 1408/1971 e il successivo Regolamento CE n. 859/2003, in quanto una simile differenziazione violerebbe il principio di parità di trattamento dei soggetti che risiedono all’interno di uno stesso stato membro, pertanto non è necessario il possesso di una stabile residenza come quella che viene attestata attraverso il possesso di una carta di soggiorno.
Alla luce della normativa comunitaria, i giudici di legittimità ricordano la sentenza n. 329 del 2011, con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, la concessione dell’indennità di frequenza, per la sua finalità solidale, non può essere subordinata al possesso da parte dei minori extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della carta di soggiorno, in quanto la stessa indennità risponde alle esigenze di tutela della salute e dell’infanzia.
Tali esigenze devono essere assicurate a tutti i soggetti portatori di handicap in situazione di assoluta parità, in modo da agevolare l’ingresso del minore nel contesto sociale in cui vive e nel successivo mondo del lavoro.
Pertanto, anche in virtù della precedente pronuncia del Consiglio di Stato, la Cassazione sottolinea il carattere irragionevolmente discriminante dell’art. 80, legge n. 388/2000 in quanto la subordinazione della concessione dell’indennità di frequenza al possesso della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è espressione della violazione non solo del principio di uguaglianza, ma anche di altri diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto all’istruzione, alla salute e al lavoro.
Giuseppe Cassone
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