ASSEGNO DI NATALITÀ ANCHE PER STRANIERI CON CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE
L’Inps, con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016, in seguito al parere del 27 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha previsto l’estensione del beneficio dell’assegno di natalità anche agli stranieri in possesso della carta di soggiorno per familiare.
Mentre la circolare n. 93/2015 aveva previsto la corresponsione dell’assegno di natalità solo agli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il Ministero del lavoro ha esteso il beneficio anche a quei soggetti in possesso della carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano o comunitario e al possessore di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
In via transitoria, nell’attesa che sia completato l’iter procedurale che consentirà l’acquisizione telematica dei titoli di soggiorno, i soggetti in possesso della carta di soggiorno per familiare potranno trasmettere una domanda telematica e rilasciare un’autodichiarazione contenente l’indicazione del documento posseduto con l’opportuno riferimento agli estremi dello stesso:
- tipo di permesso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per cittadino di familiare dell’Unione Europea, etc);
- numero di permesso;
- autorità che lo ha rilasciato;
- data di rilascio;
- termine di validità.
Sarà compito delle sedi territoriali dell’Istituto di previdenza sociale, in cooperazione con gli uffici del Ministero dell’Interno, procedere alle opportune verifiche che saranno effettuate a campione attestanti o meno la veridicità delle autodichiarazioni presentate dagli stranieri.
Su richiesta dell’interessato, saranno, invece, oggetto di riesame le domande presentate dagli stranieri in possesso dei suddetti titoli precedentemente respinte.
Il richiedente presenterà istanza attraverso la compilazione dell’apposito modulo presso la sede Inps territorialmente competente che, valutato il possesso dei requisiti richiesti (con particolare attenzione al possesso di un ISEE non superiore a 25mila euro) metterà l’assegno in pagamento e con il primo pagamento saranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti.
Giuseppe Cassone
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