
In sede di Manovra Correttiva è stato affrontata la tematica del contenzioso previdenziale ed assistenziale: in particolare le novità introdotte all’art. 38 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono finalizzate alla realizzazione di una maggiore economicità dell’azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, migliorare i termini di durata dei processi nonché deflazionare il contenzioso previdenziale.
Le novità principali in merito di contenzioso previdenzialeriguardano:
- 1. ESTINZIONE DEI PROCESSI PREVIDENZIALI
Il primo strumento deflattivo proposto è di natura strettamente economica che si concretizza in un “minicondono” e riguarda le liti in cui il “petitum” ha un valore inferiore a 500 euro, riferito al contributo dovuto e ad eventuali oneri accessori e sanzioni, a condizione che il contenzioso previdenziale sia stato promosso alla data del 31 dicembre 2010 e che sia ancora pendente in primo grado e che quindi non sia stata ancora emessa la sentenza. Ove si verifichino tali condizioni, sui termini temporali e sull’importo, il contenzioso previdenziale è estinto di diritto tant’è che non sarà necessaria alcuna attivazione da parte del ricorrente, atteso che l’estinzione del contenzioso previdenziale sarà dichiarato anche d’ufficio, dal giudice. L’estinzione del contenzioso previdenziale si concretizza nel riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente con compensazione delle spese del processo che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. - 2. L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Ulteriore strumento deflattivo è stato introdotto con l’art. 445-bis c.p.c. in materia di contenzioso previdenziale in cui sia necessaria una verifica delle condizioni di salute del ricorrente ai fini del riconoscimento di una prestazione o di un trattamento pensionistico. Le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2012 non riguardano un eventuale contenzioso previdenziale già instaurato a quella data. - 3. DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
In materia, invece, di ammissibilità del ricorso introduttivo nei giudizi sul contenzioso previdenziale la Manovra impone che la parte ricorrente, formuli a tal fine apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo. - 4. DECADENZA E PRESCRIZIONE
La Manovra interviene poi integrando la disposizione dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 aggiungendo l’ulteriore art. 47-bis il quale ha previsto l’applicabilità dell’istituto della decadenza dall’azione giudiziaria di un contenzioso previdenziale, prevista nei commi precedenti dell’art. 47, relativa al contenzioso previdenziale riguardante le prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
