I cedolini paga sono i prospetti che definiscono l’entità dello stipendio del lavoratore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare ai dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, i propri cedolini paga ove devono essere indicati i dati anagrafici del dipendente, la qualifica professionale, il periodo di paga cui si riferisce, l’assegno per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, nonché le singole trattenute.
Inoltre, nei cedolini paga devono essere necessariamente presenti la firma, sigla o timbro del datore di lavoro.
Le singole annotazioni sui cedolini paga devono corrispondere esattamente a quanto riportato sul libro unico del lavoro.
Nei cedolini paga, così come stabilito dal Garante delle privacy con lettera n. 118 del 10 marzo 2002, il datore di lavoro deve utilizzare voci di trattenuta alternative a quelle che potrebbero ledere la protezione dei dati personali, come ad esempio il pignoramento presso terzi.
In caso di mancata o ritirata consegna ai lavoratori dei cedolini paga, di omissione o di inesattezza delle registrazioni in esso contenute, è applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa.
Il datore di lavoro che non intende effettuare l’elaborazione dei cedolini paga all’interno della propria azienda può affidare tale operazione a centri di elaborazione dati assistiti da professionisti abilitati.
La legge non ha previsto un particolare modello di cedolini paga al fine di permettere ai datori di lavoro di utilizzare prospetti conformi ai propri sistemi amministrativo contabili.
I cedolini paga possono essere inviati al lavoratore anche tramite posta elettronica, restando sempre in capo al datore di lavoro l’onere della prova della consegna dello stesso.
