In caso di reintegrazione sul posto di lavoro per licenziamento ingiustificato, il risarcimento del danno spettante al lavoratore non può coprire solo il periodo compreso tra la data di licenziamento e il pensionamento; tale somma deve invece coprire anche i periodi successivi al pensionamento, in quanto il trattamento pensionistico ha natura diversa da quello retributivo e non può essere sottratto dal risarcimento spettante al lavoratore.